PAGAMENTI E NORMATIVA

 

Savo accordi diversi:

 

Modalità di pagamento
Il corrispettivo per la prestazione verrà così corrisposta:
. primo pagamento: 30% all’ordine;
. secondo pagamento: 60% una volta installati i componenti;
. terzo pagamento: 10% una volta completato l’impianto ed eseguito le verifiche iniziali previste dall’articolo 7 comma 1 del DM 37/08.

Clausola risolutiva espressa
Il mancato pagamento, anche parziale, di una sola fattura emessa dall’impresa, nei termini previsti dal contratto, sarà considerato grave inadempimento del committente, e determinerà il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato.

Clausola risolutiva espressa
Il mancato rispetto, delle tempistiche e delle disponibilità concordate, nei termini previsti dal contratto, sarà considerato grave inadempimento del committente, e determinerà il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato.

IVA agevolata
In Italia l’aliquota ordinaria IVA è pari al 22% e si applica alla maggior parte dei beni e servizi acquistati. Ci sono casi in cui si ha diritto a pagare un’imposta in misura ridotta. La Legge 633/1972 disciplina i casi in cui è prevista l’applicazione di un’aliquota IVA agevolata, pari al 4% o al 10%. Obbligo di dichiarazione sostitutiva da consegnare alla ditta che effettua i lavori o da cui compri i beni, affinché in fattura applichi l’aliquota spettante.

Cos’è e come funziona
Tutto ciò che acquisti ha un costo aggiuntivo rispetto al prezzo effettivo del bene, questo costo si chiama IVA (Imposta sul Valore Aggiunto). In Italia l’aliquota IVA ordinaria è pari al 22%, ma ci sono casi e situazioni in cui hai diritto a pagare un’aliquota agevolata, pari al: 4%, detta aliquota IVA minima; 10%, detta aliquota IVA ridotta. Come usufruire Per usufruire dell’IVA agevolata (del 4% o del 10%), devi consegnare un’apposita dichiarazione scritta all’azienda che ti sta vendendo il bene o il servizio, oppure all’azienda che si occupa dei lavori. In questa richiesta, tu dichiari che possiedi i requisiti per avere diritto all’agevolazione e quindi l’azienda può applicare l’IVA ridotta in fattura. Insieme al modulo di dichiarazione, devi consegnarli anche: Una copia della carta di identità; Una copia del codice fiscale; Altri documenti specifici; per esempio in caso di lavori di ristrutturazione devi presentare la DIA o la SCIA, ecc. Ecco di seguito per quali beni e servizi è prevista l’applicazione dell’IVA al 4% o al 10%. 4% Prima casa In caso di acquisto di prima casa, sul prezzo paghi un’IVA del 4%. Chiaramente l’agevolazione è prevista solo se acquisti la casa da un costruttore, perché se l’acquisti da un privato o da un’agenzia immobiliare non si applica proprio l’IVA. Esempio Costo della casa da costruttore 100.000 euro. Hai diritto a usufruire dell’IVA agevolata al 4%, quindi pagherai 100.000 + 4% di 100.000, ossia 104.000 euro. L’aliquota del 4% si applica anche ai beni finiti acquistati per la costruzione della casa. Elettrodomestici Non è prevista alcuna aliquota IVA agevolata per l’acquisto degli elettrodomestici, ai quali si applica quindi un’IVA ordinaria del 22%. Hai però diritto a una detrazione IRPEF se hai acquistato elettrodomestici in seguito a una ristrutturazione edilizia: potrai far valere questa detrazione in fase di dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico). Legge 104 per i disabili La legge 5 febbraio 1992 n. 104, meglio nota come Legge 104/92, è il riferimento normativo per l’assistenza e i diritti delle persone handicappate. L’articolo 3 della suddetta legge, stabilisce che i portatori di handicap hanno diritto a un’aliquota agevolata del 4% sui seguenti acquisti: Auto; se quindi per esempio la macchina costa 10.000 euro, pagherai non il22% di IVA ma solo il 4% di IVA, per un costo totale di 10.400 euro. Non ci sono limiti di valore, puoi comprare con IVA agevolata un’auto di qualsiasi prezzo, è previsto solo un limite di cilindrata: hai diritto all’agevolazione solo per auto fino a 2.000 cc (se a benzina), fino a 2.800 cc (se diesel). Ausili tecnici e informatici (computer, modem fax, cellulare con vivavoce, cordless, ecc.); Autoveicoli per la deambulazione; Protesi; Apparecchi ortopedici; poltrone per invalidi; Lavori per l’eliminazione di barriere architettoniche. Agevolazione aggiuntiva Per l’acquisto di automobile e ausili tecnici e informatici, non solo ti spetta l’IVA al 4%, ma anche una detrazione IRPEF del 19%. Quindi del prezzo speso, il 19% puoi chiederlo come rimborso IRPEF in dichiarazione dei redditi. 10% Manutenzione ordinaria e straordinaria Sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di abitazioni (case o condominio), si applica l’IVA agevolata del 10%. L’acquisto del bene da usare per la ristrutturazione è assoggettato ad aliquota ridotta solo se fornito dalla stessa ditta che effettua il lavoro, altrimenti è sottoposto ad aliquota ordinaria del 22%. In caso di beni significativi, si calcola l’aliquota ridotta fino al valore della prestazione a cui è stato sottratto il valore dei beni. Esempio Costo totale del lavoro: 5.000 euro, di cui: 2.000 per la prestazione lavorativa e 3.000 per i beni significativi (per esempio sanitari, lavabi, ecc.). Su questi 3.000 euro di beni significativi si applica l’IVA al 10% solo su 2.000 euro cioè sulla differenza tra il costo totale del lavoro e quello dei beni stessi (5.000 – 3.000 = 2.000). Sul valore residuo, quindi sui restanti 1.000 euro si applica l’IVA al 22%. Elenco beni significativi I beni significativi sono tassativamente indicati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 29/12/1999: Ascensori; Condizionatori, che sia per inverno o estate o entrambi; Sanitari, quindi wc, lavabo, bidet, vasca da bagno e rubinetti; Videocitofoni; Impianti e apparecchi di videosorveglianza. Attenzione Non si applica mai l’IVA agevolata ai materiali (cemento, tufo, colla, ecc.) e alle prestazioni professionali (per esempio di un architetto). Ristrutturazione Si applica l’aliquota del 10% anche sulle seguenti prestazioni: Restauro; Ristrutturazione; Beni finiti per il restauro o la ristrutturazione (caldaie, sanitari, infissi interni, infissi esterni, porte interne, esterne, ecc.). L’aliquota del 10% spetta quando compri i beni da chi vuoi tu, ma anche se te li fornisce la ditta che si occupa dei lavori. Dichiarazione autocertificazione Se hai diritto a pagare un’IVA agevolata, al 4% o al 10%, devi consegnare alla ditta che effettua i lavori e/o ti vende i beni, un’autocertificazione scritta, in cui dichiari di aver diritto all’aliquota ridotta. Di seguito puoi scaricare i modelli fac simile per i seguenti casi: Prima casa -> IVA al 4%; Beni finiti -> IVA al 4% o 10%; Manutenzione ordinaria o straordinaria -> IVA al 10%; Ristrutturazione edilizia -> IVA al 10%.

Di.ri e Di.co
DICO e DIRi, sono veramente importanti perchè garantiscono la sicurezza gli impianti, con i quali ci interfacciamo tutti i giorni, sia elettrico, idraulico o termico. DIRI: dichiarazione di rispondenza: certificato che attesta la regolarità dell'impianto elettrico. La diri omologa a tutti gli effetti l’impianto elettrico. art. 7 comma 6 del DM 37/2008. nuova normativa di riferimento (da € 270). DICO: dichiarazione di conformità: certificato che attesta la installazione a regola d'arte dell'impianto elettrico. La DICO, si ottiene solo a seguito di un intervento che abbia modificato l'impianto stesso. Quindi anche l'aggiunta di una sola presa elettrica, oppure la sostituzione di un interruttore comporta che dopo la verifica dei lavori effettuati, l'esecutore, quindi un tecnico abilitato ed in possesso dei requisiti necessari accertati dalla CCIAA (Camera di Commercio Industria ed artigianato), deve rilasciare la DICO DIchiarazione di COnformità dei lavori eseguiti (da € 230).

L’impresa è sempre obbligata al rilascio della Di.co?
In realtà, l’impresa non è sempre obbligata al rilascio della dichiarazione di conformità. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che se il cliente si rifiuta senza motivo di pagare il prezzo, allora l’impresa può legittimamente rifiutarsi di rilasciare la dichiarazione di conformità. Detto principio è stato da ultimo affermato dal Tribunale di Lodi [3]. Nel caso in esame, in particolare, l’impresa aveva installato a regola d’arte gli impianti commissionati ma, poiché aveva ricevuto il pagamento solo di un terzo del corrispettivo pattuito, rifiutava la consegna delle dichiarazioni di conformità sino al pagamento del residuo dovuto. Ebbene, i giudici hanno ritenuto “legittimo” un simile rifiuto, condannando il cliente al pagamento del debito residuo e delle spese. In realtà, nel prendere detta decisione, il Tribunale di Lodi si è rifatto ad un’altra analoga decisione della Corte di Cassazione [4], in cui si afferma che «se il committente rifiuta ingiustificatamente di pagare il residuo corrispettivo, l’appaltatore può legittimamente rifiutare di consegnargli la restante parte dell’opera». Ciò posto, in linea generale l’impresa non può rifiutarsi di consegnare le dichiarazioni di conformità. Detto rifiuto, però, potrebbe rivelarsi legittimo nel caso in cui il cliente, senza motivo, ometta di pagare il corrispettivo all’impresa.

Decreto del Ministeriale
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22.01.2018 n. 37 ( G.U.R.I. n. 61 del 12.03.2008 ), intitolato “ Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quattordiecies, comma 13 lettera a), della legge 248 del 02.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” , entrato il vigore il 27.03.2008, costituisce evoluzione e aggiornamento della già nota legge 46/1990, riportante Norme per la Sicurezza degli Impianti. La Dichiarazione di Conformità – Di.Co. La dichiarazione di conformità, prevista all'art. 7 del precitato decreto, deve essere rilasciata, alla fine dei lavori, dall'impresa installatrice – abilitata, su apposito modello, nel caso di nuovo impianto, trasformazione di impianto, ampliamento di impianto, manutenzione straordinaria Il rilascio della Dichiarazione di Conformità, costituisce un documento impegnativo, in quanto l'impresa installatrice attesta la rispondenza alle disposizioni legislative ed alle norme tecniche ( vedasi norme CEI-UNI ecc.. ), la funzionalità e la sicurezza dell'impianto realizzato. La dichiarazione di conformità deve contenere una serie di allegati e cioè: -Progetto, in edizione COME ESEGUITO / AS BUILT ( schemi, specifiche, classificazione ambienti, ecc..) che in alcuni casi può essere redatto dal Responsabile Tecnico dell'impresa, mentre in altri casi deve essere redatto da un professionista abilitato ed iscritto ad Albo professionale. -Relazione con tipologia dei materiali utilizzati ( condutture, apparecchiature, ecc..). -Riferimento a precedenti dichiarazioni di conformità con attestazione di congruità tra lo stato pregresso e quello realizzato. -Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali I Requisiti tecnico-professionali dell'impresa installatrice e gli obblighi di progetto Bisogna precisare che, prima dell'installazione, gli impianti devono essere “progettati”. Per la progettazione esistono due percorsi: -Oltre determinate soglie ( definite all'art. 5 del D.M. 37/2008 ) , il progetto deve essere redatto da professionista abilitato iscritto ad Albo professionale nell'ambito delle specifiche competenze. -Sotto le soglie, il progetto, che deve essere comunque predisposto, può essere redatto dal Responsabile tecnico dell'impresa installatrice. Per eseguire gli impianti l'impresa deve essere “abilitata”: si considera abilitata, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: I)L'impresa deve essere iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane ( se trattasi di ditta individuale) oppure al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria e Agricoltura. II)L'imprenditore individuale oppure il legale rappresentante ovvero il Responsabile tecnico da essi preposto, con atto formale, è in possesso di uno dei seguenti requisiti: a)diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta. b)diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, con specializzazione relativa al settore di attività degli impianti, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni presso un'impresa del settore, ecc… c)titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente, in materia di formazione professionale, previo periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di impresa del settore, ecc… d)prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di impresa abilitata per almeno tre anni, ecc…. La Dichiarazione di Rispondenza – Di.Ri. La dichiarazione di rispondenza, rappresenta un'opzione per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del 27.03.2008 ( data di entrata in vigore del D.M. 37/2008 ), quando la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile. In questi casi, la Dichiarazione di Rispondenza assume la stessa rilevanza della Dichiarazione di Conformità. Come per la progettazione degli impianti, anche la Dichiarazione di Rispondenza, può seguire due percorsi: -Oltre determinate soglie ( definite all'art. 5 del D.M. 37/2008 ) , la Dichiarazione di Rispondenza deve essere redatto da professionista abilitato, iscritto da almeno cinque anni, ad Albo professionale nell'ambito delle specifiche competenze. -Sotto le soglie, può essere redatta da un soggetto che ricopre da almeno cinque anni, il ruolo di Responsabile tecnico dell'impresa installatrice. Evidentemente, in entrambi i casi, per redigere la Di.Ri. occorre svolgere ispezioni ed accertamenti sull'impianto per verificare i requisiti essenziali di funzionalità e sicurezza. Al pari della Di.Co., alla Di.Ri. devono essere allegati: -Schema di impianto in edizione COME ESEGUITO / AS BUILT ( schemi unifilari, funzionali, topografici, ecc.. ) -Relazione con tipologia dei materiali utilizzati ( condutture, apparecchiature, ecc..). Nella sostanza, la Di.Co. e la Di.Ri., attestano la conformità e come tali devono descrivere come è stato realizzato l'impianto e quali norme tecniche sono state seguite. Solo per gli impianti realizzati prima della data di entrata in vigore della legge 46/90 ( 13 marzo 1990), la conformità si riferisce alla verifica di requisiti minimi ed essenziali per la sicurezza elettrica. Ambito di applicazione della Di.Ri Le verifiche per la redazione della DI.RI. si possono applicare a tutti gli impianti rientranti nell'ambito di applicazione del D.M. 37/2008 e cioè: a)-impianti elettrici di energia all'interno degli edifici; b)- impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere ( dati, tvcc, antintrusione, ecc..); c)-impianti di riscaldamento, climatizzazione, evacuazione prodotti della combustione, ventilazione forzata dei locali ( VMC Ventilazione meccanica controllata, ecc.); d)-impianti idrici di adduzione dell'acqua potabile e scarico acque meteoriche ed usate; e)-impianti di adduzione del gas ( metano, gpl, ecc.), compreso l'evacuazione prodotti della combustione, e la ventilazione dei locali ; f)-impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili; g)-impianti di protezione antincendio ( reti di idranti, sprinkler, estinzione a gas, rivelazione incendio, ecc..) Evidentemente le ispezioni e gli accertamenti volti al rilascio della Di.Ri. devono comprendere l'analisi del tipo di ambiente, la posa delle condutture, la dislocazione dei componenti, il tipo di materiale utilizzato, ecc.. in base alle specifiche norme. Ad esempio per gli impianti di adduzione gas, occorre verificare le condizioni e la tenuta dell'impianto, i sistemi di ventilazione dei locali, l'evacuazione dei prodotti di combustione, mentre per gli impianti elettrici di energia, occorre esaminare tipo di ambiente e relativi rischi ( elettrico, sovratensioni, posa delle condutture, protezione contro il corto-circuito ed il sovraccarico, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti, ecc…). Omologazione di impianto elettrico e adempimenti INAIL per i datori di lavoro Nei luoghi di lavoro, gli impianti elettrici, sono soggetti a specifico adempimento, finalizzato al controllo del rischio elettrico, con particolare riguardo alla scossa elettrica per gli addetti che utilizzano apparecchi e/o apparati elettrici –elettronici. La dichiarazione di conformità, rilasciata a fine lavori ai sensi dell'art. 7 del precitato Decreto, secondo il Modello predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico il 19 maggio 2010, oppure la Di.Ri. rilasciata ai sensi del comma 6) dell'art. 7, costituiscono omologazione di impianto anche ai fini della sicurezza elettrica. A completamento di quanto sopra, si ripota che l'art. 2 < Messa in esercizio e omologazione di impianto >, del D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 “ Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti pericolosi”, prevede quanto segue: 1.La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto. 2.Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competente. 3.Nei comuni singoli o associati ove è attivato lo sportello unico per le attività produttive SUAP, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità al suddetto. La legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, ha previsto l'attribuzione all'INAIL di tutte le funzioni già svolte dall'ISPESL tra le quali anche quelle relative alle attività di verifica degli impianti elettrici di cui al DPR 462/2001. Compravendita di immobili : rogito e cessione Prima del 25.06.2008, la norma prevedeva l'obbligo, al momento del trasferimento dell'immobile, di consegnare la documentazione attestante la conformità degli impianti ( Di.Co. oppure Di.Ri. ) e la clausola di garanzia con cui il proprietario / venditore assumeva su di sé la responsabilità, in merito a funzionalità e sicurezza degli impianti. L'articolo 13 del D.M.37/2008, prevede: i proprietari di immobili conservano la documentazione tecnica- amministrativa, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità, ovvero la dichiarazione di rispondenza. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile. Di fatto, in sede di rogito, non è obbligatorio allegare la dichiarazione di conformità, ma è comunque opportuno specificare nell'atto lo stato degli impianti e la loro rispondenza.

Telefono: chiama +39 342 1271954

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